Procreazione assistita, la legge 40

Procreazione assistita, la legge 40

 

Qualche giorno fa mi sono imbattuta in un articolo che parlava del tema molto delicato della procreazione assistita. Il Tribunale di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità del divieto per le coppie fertili di accedere alla procreazione assistita e alla diagnosi prenatale qualora portatrici di malattie genetiche. Per la prima volta l’argomento arriva dinanzi alla Consulta. Questo è accaduto perché ad una donna portatrice sana di distrofia muscolare di Becker è stato negato l’accesso alla procreazione assistita e alla diagnosi prenatale. Il giudice nell’ordinanza ha così dichiarato che è un diritto della coppia avere un figlio sano.

La legge 40 in sintesi

–      ­il ricorso alla procreazione assistita è consentita solo  al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana;

–      la coppia deve essere maggiorenne e in età fertile;

–      il numero degli embrioni  da impiantare è a discrezione del medico.

Sono, comunque, vietati

–      la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

–      ogni forma di selezione e interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche;

–      interventi di clonazione;

–      l’utilizzo di gameti di persone estranee alla coppia.

Questo vuol dire che non si può agire prima, selezionando gli embrioni sani, non affetti da malattie genetiche ma, secondo la legge 194, nel caso di feto affetto da gravi patologie si può arrivare all’aborto terapeutico. E infatti la donna che si è rivolta al Tribunale è stata costretta ad abortire alla 12° settimana proprio perché dagli esami fatti il feto risultava affetto dalla distrofia muscolare.

 

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